Ottemperanza al giudicato sull’indennità di carta docente e limiti dei conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 2440 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo fa stato sull’an debeatur, ma non vincola il giudice amministrativo sull’esatta determinazione del quantum, che va verificato secondo il titolo stesso e le norme applicabili. Ne consegue che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente, se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e delle ulteriori disposizioni di legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione di ottemperanza è ammissibile. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1499/2023 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre spese legali distratte in favore dei difensori antistatari. La decisione era passata in giudicato ed era stata notificata in data 13.6.2023.

L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la pretesa come fondata su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea e la difesa dell’Ente non ha adeguatamente contrastato la domanda.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha ribadito che tale giudizio non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e la legge.

Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo.

All’accoglimento del ricorso è seguita la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati, degli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, con funzioni da assumere su istanza diretta del creditore e senza alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, essendo incontestato l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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