Sanzione disciplinare sproporzionata per il poliziotto che rientra in sede anziché pernottare (TAR Marche n. 256 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare, pur rientrando in un’ampia sfera di discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della gravità dei fatti e nella graduazione della misura, deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità all’illecito ascritto. La pena pecuniaria prevista dal d.P.R. n. 737/1981 presuppone, nella specie considerata, la recidiva in una mancanza già punita con il richiamo scritto, non la sola contestazione della condotta. Non integra grave negligenza nell’esecuzione degli ordini il contegno del dipendente che, omesso il pernottamento fuori sede, abbia comunque assicurato l’esecuzione del servizio e arrecato utilità all’Amministrazione. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento sproporzionato e rimette all’Amministrazione la valutazione di una sanzione di minore entità.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, impugnava davanti al TAR Marche la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 della retribuzione, irrogatagli dal Questore di Ancona per ritenuta grave negligenza nell’esecuzione degli ordini impartiti, con riferimento alla nota di contestazione di addebito. Chiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute sullo stipendio, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’addebito riguardava l’accompagnamento di un cittadino extracomunitario presso un centro di identificazione ed espulsione: il ricorrente, addetto alla guida, anziché pernottare fuori sede come previsto dalle disposizioni di servizio, aveva fatto rientro in sede, lasciando l’autovettura nel parcheggio della Questura e non riconsegnando le chiavi alla centrale operativa. Il ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti della sanzione, l’assenza di un obbligo di pernottamento, la mancanza di una motivazione adeguata e la sproporzione della misura irrogata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la difesa erariale aveva fondato la legittimità del provvedimento su un accordo con le organizzazioni sindacali, in base al quale, per distanze superiori a 300 km, il personale avrebbe dovuto intraprendere il viaggio di ritorno il giorno successivo. Il richiamo alla norma di legge indicata dalla resistente è però errato: il documento allegato concerne la legge n. 417/1978, art. 4, estranea alla vicenda e peraltro recante l’ordinario obbligo di rientro in sede, non il divieto di effettuarlo.
Accertato che gli addebiti formali erano due — il mancato pernottamento e la mancata riconsegna delle chiavi nel luogo deputato — il Tribunale osserva che, ove il ricorrente si fosse trattenuto fuori sede, le chiavi non sarebbero state comunque disponibili quella notte. La necessità di utilizzo dell’autovettura era poi sopravvenuta in modo fortuito, per il malfunzionamento del mezzo destinato al turno notturno.
Le presunte incongruenze nella gestione della vettura, pure emergenti dalla documentazione dell’Amministrazione, esulano dalla cristallizzazione dell’addebito disciplinare e risultano irrilevanti. Stando al fatto come contestato, il contegno del ricorrente ha invece arrecato utilità all’Amministrazione: prestazione lavorativa resa l’indomani a copertura di un turno ordinario, minori oneri di missione, sostituzione del mezzo malfunzionante.
Su queste basi la sanzione appare sproporzionata. La pena pecuniaria è prevista dal d.P.R. n. 737/1981 in caso di recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto, mentre nella specie non è noto se la prima punizione consistesse in un richiamo scritto o in altro. Non è inoltre predicabile la grave negligenza in servizio, poiché il pernottamento era dichiaratamente motivato dalla tutela degli operatori, esigenza non compromessa da un rientro di quattro ore con equipaggio di due persone e possibilità di alternarsi alla guida.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità all’illecito ascritto (Consiglio di Stato sez. III, 14 marzo 2014, n. 1273). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento, restituzione delle somme trattenute e interessi legali; resta salva per l’Amministrazione la valutazione di una sanzione di minore entità. Spese compensate.
Nota della Redazione
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