Inedificabilità assoluta demaniale: ingiunzione di demolizione legittima e non sanabile (TAR Sicilia n. 2838 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In zona di inedificabilità assoluta costiera, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), L.R. Sicilia n. 78/1976, come reso direttamente efficace dall’art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991, le costruzioni realizzate entro la fascia di 150 metri dalla battigia e quelle che occupano il demanio marittimo integrano abusi non sanabili. L’ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto a contenuto vincolato: l’amministrazione non deve motivare sull’interesse pubblico concreto né sul tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso del tempo non consolida alcun affidamento sulla conservazione di una situazione di fatto abusiva. È esclusa la sanatoria sia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per difetto della doppia conformità, sia ex art. 181 d.Lgs. n. 42/2004, quando le opere comportino aumento di superficie utile e di volume.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un complesso turistico alberghiero ricevuto in eredità, impugnavano l’ingiunzione di demolizione con cui il Comune aveva intimato la rimozione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Le opere contestate comprendevano un muro di contenimento realizzato negli anni Ottanta a protezione della struttura, manufatti, vasche e piantumazioni, in parte su area del demanio marittimo e con un canalone interrato passante sotto la linea ferroviaria.

Il Comune si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuni soggetti pubblici e societari, e nel merito l’infondatezza. La domanda cautelare era respinta. La causa giungeva in decisione all’udienza dedicata allo smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: l’Agenzia del Demanio e la società ferroviaria non rivestono la qualità di controinteressati in senso tecnico, non essendo individuati né individuabili nel provvedimento come portatori di un interesse contrario.

Nel merito, il Tribunale esclude che le opere possano ritenersi assentite. La licenza edilizia del 1968 riguardava il complesso “nella sua prima configurazione”, che non corrisponde per estensione e tipologia all’attuale compendio; i ricorrenti non ne forniscono la prova. Le opere integrano nuove costruzioni, con incremento di superfici e volumi e cementificazione di porzioni di suolo, non riconducibili all’edilizia libera né a interventi di manutenzione.

Il richiamo alla Circolare ministeriale n. 1918/1977 sulla manutenzione degli impianti industriali è respinto: le attività turistiche non rientrano nella categoria degli impianti a destinazione industriale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa siciliana. Quanto alla fascia costiera, risulta violato l’art. 15 L.R. n. 78/1976, che impone l’arretramento di 150 metri dalla battigia salvo opere di diretta fruizione del mare; il Collegio richiama l’interpretazione restrittiva di tale nozione, che esclude complessi alberghieri e strutture non inerenti all’attività balneare. È inoltre violato il divieto di edificare a meno di trenta metri dalla linea ferroviaria ex art. 49, comma 1, d.P.R. n. 753/1980, e l’occupazione del demanio è illegittima non essendo intervenuta alcuna autorizzazione, da intendersi negata decorsi novanta giorni ex art. 55, comma 3, cod. nav.

Le censure sulla sanatoria sono infondate per difetto della doppia conformità. Il vizio di motivazione non sussiste, avendo i ricorrenti compreso tipologia e ubicazione degli abusi. Infine, l’atto ha contenuto vincolato: il tempo trascorso non legittima la conservazione dell’abuso né impone una motivazione rafforzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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