Abilitazione scientifica nazionale: obbligo di predeterminare i sub-criteri di valutazione (Cons. Stato n. 1621 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale la commissione è tenuta a predeterminare, nel verbale di insediamento, i criteri oggettivi e puntuali di valutazione delle pubblicazioni, specificando i sub-criteri rispetto ai parametri fissati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016. La mancata predeterminazione integra un’illegittima omissione di un segmento procedimentale e determina l’inadeguatezza della motivazione del giudizio negativo. Il vizio è sindacabile dal giudice amministrativo sul piano della logica e della coerenza interna, senza invasione del merito. L’accoglimento di tale censura ha efficacia assorbente rispetto alle ulteriori doglianze e non è neutralizzato dal carattere plurimotivato dell’atto.

Il Fatto

Un professore associato impugna davanti al TAR Lazio il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. Il giudizio negativo si fondava essenzialmente sul difetto di coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale e sulla non elevata qualità delle stesse.

Il TAR accoglie il ricorso e annulla il giudizio, ordinando a una nuova commissione di rivalutare le sole pubblicazioni. Il Ministero appella, deducendo il difetto di interesse del ricorrente per non aver questi censurato la carenza della dimensione internazionale e l’invasione del merito amministrativo da parte del giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina contenuta nel D.M. n. 120/2016, che all’art. 3 delinea la piena maturità scientifica per la prima fascia e all’art. 4 fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui la coerenza con il settore e la qualità intesa come originalità, rigore metodologico e carattere innovativo. L’art. 6 subordina l’abilitazione a valutazioni positive sui titoli e sulle pubblicazioni complessivamente di elevata qualità.

La Corte conferma che la discrezionalità tecnica della commissione è delimitata dal legislatore quanto all’oggetto dell’accertamento e ai criteri. Il verbale di insediamento, reso ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016, non specificava i parametri oggettivi attraverso cui valutare la qualità della produzione scientifica, né chiariva cosa dovesse intendersi per elevato spessore qualitativo e per significativi esiti sul piano interpretativo.

Il giudizio collegiale richiamava tali formule in modo apodittico, senza analisi critica dei contenuti delle singole opere. Il Ministero, nel tentativo di integrare postumamente la motivazione, ha formulato argomentazioni inammissibili. La Corte ribadisce che, in presenza di un giudizio ampiamente discrezionale, è necessario che il diniego sia congruamente motivato e indichi, anche sinteticamente, i presupposti della valutazione.

Quanto al preteso difetto di interesse, la mancata predeterminazione dei sub-criteri è censura idonea a demolire gli esiti della procedura nella loro interezza, con carattere assorbente di ogni altra doglianza. La carenza della dimensione internazionale non rende quindi inammissibile il ricorso. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della logica e della coerenza interna, potendo censurare valutazioni irragionevoli, arbitrarie o affette da travisamento di fatto, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. VII, n. 3594 del 2024 e di Cons. Stato, sez. VII, n. 9816 del 2024.

L’appello è respinto. La sentenza di primo grado è confermata, con riesame della domanda da parte di una commissione in diversa composizione entro novanta giorni complessivi, di cui trenta per la nomina e sessanta per il nuovo giudizio, dovendosi rivalutare esclusivamente le pubblicazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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