Revoca della concessione demaniale marittima e rischio di infiltrazione mafiosa (TAR Calabria n. 29 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima ha natura spiccatamente fiduciaria, fondata sull’intuitus personae, cosicché il suo rilascio e la sua revoca costituiscono espressione di scelte altamente discrezionali dell’amministrazione. La revoca adottata ai sensi dell’art. 42 cod. nav. sul presupposto di un rischio di infiltrazione mafiosa persegue una finalità preventiva e non punitiva: non richiede l’accertamento di responsabilità penali né l’osservanza di criteri di proporzionalità. Le informazioni contenute in una nota di polizia, pur prive di efficacia interdittiva automatica, possono fondare una valutazione discrezionale sul venir meno del rapporto fiduciario. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili estrinseci della sufficienza della motivazione e della logicità, coerenza o attendibilità del giudizio. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
L’associazione ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima con scadenza al 31 dicembre 2023. L’Autorità di Sistema Portuale, dopo aver richiesto informazioni antimafia alla Prefettura, adottava un primo decreto di revoca, poi annullato in autotutela. Un successivo procedimento di revoca veniva archiviato.
In esito a ulteriori approfondimenti istruttori, l’Autorità acquisiva una nota della Prefettura che trasmetteva la relazione della Questura, contenente una dettagliata descrizione delle controindicazioni a carico dei componenti del consiglio direttivo e dei soci. Su tale base l’Autorità revocava nuovamente la concessione. L’associazione impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo vizi di eccesso di potere, violazione delle regole procedimentali e delle disposizioni in materia di misure interdittive antimafia, e chiedendo il risarcimento del danno. La domanda cautelare veniva rigettata e la decisione confermata in appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura fiduciaria della concessione, richiamando la giurisprudenza sul punto, per affermare che revoca e rilascio sono oggetto di valutazioni altamente discrezionali, sindacabili solo per profili estrinseci. Il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sulla nota della Questura, che ha reso edotta l’amministrazione di situazioni potenzialmente sintomatiche di condizionamento malavitoso.
Il TAR precisa che la mancata emissione dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, per essere il valore della concessione inferiore alla soglia prevista dal Protocollo di Legalità, non impedisce all’amministrazione di valutare discrezionalmente il prosieguo del rapporto. L’efficacia latamente interdittiva delle informazioni è assoggettabile a sindacato solo con riferimento alla sufficienza della motivazione e alla logicità, coerenza o attendibilità del giudizio.
Dal quadro indiziario emerge, secondo il Collegio, una evidente vicinanza anche familiare con la criminalità organizzata di vari componenti dell’organo direttivo e di numerosi associati, alcuni con precedenti penali. Tali circostanze non risultano adeguatamente contrastate in fatto dalla ricorrente. L’atto di revoca ha richiamato la nota non per la sua automatica rilevanza interdittiva, ma perché le circostanze sono state considerate decisive per il venir meno del rapporto fiduciario. L’Autorità è intervenuta a scopo preventivo e non punitivo, con idonea motivazione.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio, il TAR richiama l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Né rileva la dedotta contraddittorietà con i precedenti provvedimenti, assunti prima della nota della Questura del 6 marzo 2023.
Il quarto motivo è rigettato: l’art. 8, comma 3, lett. m), legge n. 84/1994 non prevede un parere vincolante del Comitato di Gestione, e comunque la situazione di urgenza giustificava l’intervento celere del Presidente. La domanda risarcitoria e quella indennitaria sono respinte. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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