Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1396 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto già accertato nel titolo. Ne deriva che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. È legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, senza compenso ove l’incarico rientri nei compiti istituzionali del soggetto nominato.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta Elettronica” per gli anni scolastici di riferimento, oltre alle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione in data 11.10.2023.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e che l’Ente fosse condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il collegio ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi resta ferma la verifica di misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali, nei limiti sopra precisati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di assumere le funzioni su istanza del creditore e di adottare gli atti necessari all’adempimento.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.
Nota della Redazione
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