Fiscalizzazione dell’abuso e rideterminazione della sanzione pecuniaria (TAR Toscana n. 579 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, adottata dopo l’annullamento in autotutela del titolo edilizio e la già intervenuta fiscalizzazione dell’abuso, non costituisce esercizio di autotutela decisoria. Essa integra un atto meramente rideterminativo che parametra la sanzione già deliberata all’effettiva entità degli abusi accertati. Il pagamento integrale produce ex lege i medesimi effetti sananti del permesso di costruire in sanatoria, secondo la logica di compensazione monetaria delineata dall’art. 38 d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue l’infondatezza delle censure costruite sul presupposto che il provvedimento incida sul titolo edilizio.

Il Fatto

Il Comune rilasciava una concessione edilizia per la costruzione di un edificio ad uso artigianale, direzionale e commerciale; la concessione era poi volturata in favore della società ricorrente. Dopo un primo provvedimento di sospensione degli effetti del titolo, l’amministrazione ne disponeva l’annullamento in autotutela, rilevando il mancato rispetto delle altezze e la non corretta rappresentazione dello stato originario dei luoghi.

Con una prima determinazione il Comune applicava la fiscalizzazione dell’abuso, escludendo la restituzione in pristino per assenza di contrasto con rilevanti interessi pubblici. A seguito di segnalazione della Procura della Repubblica, l’UTC avviava un nuovo procedimento sanzionatorio per opere eseguite in parziale difformità dal titolo e, con la determinazione impugnata, rideterminava la sanzione in misura superiore. La società ricorrente chiedeva l’annullamento di tale provvedimento e delle determinazioni di sospensione dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza di rinvio a firma congiunta, motivata da una possibile composizione bonaria. Richiamato l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che il processo amministrativo è processo di parti e non processo delle parti: il principio dispositivo si arresta a fronte della ragionevole durata del processo, presidiata dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 2, comma 2, cod. proc. amm. Il generico riferimento a un possibile accordo, privo di riscontri documentali, non giustifica la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il contenuto del provvedimento impugnato: il Comune ha accertato in loco un innalzamento dell’altezza in gronda e al colmo rispetto al progetto depositato, con conseguente aumento delle superfici utili e dei volumi abitabili, non valutato nel primo calcolo della sanzione. Da qui il ricalcolo della misura pecuniaria dovuta a titolo di fiscalizzazione.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 22/2025, che ha ricostruito il regime degli abusi sopravvenuti: la fiscalizzazione risponde a una logica di minor rigore, in considerazione dell’affidamento del privato sul titolo poi annullato, e realizza un punto di equilibrio tra interessi antagonisti mediante una compensazione monetaria pari al valore venale delle opere abusive. Il pagamento integrale produce ex lege gli effetti sananti del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Su questa base i motivi di ricorso risultano infondati. Il provvedimento impugnato non dispone alcun annullamento surrettizio della concessione, già sostituita dal provvedimento di fiscalizzazione. Il Comune è intervenuto solo sulla quantificazione della sanzione sostitutiva, parametrandola all’effettiva entità degli abusi: non si tratta dunque di autotutela decisoria, ma di atto rideterminativo di una sanzione già deliberata, il cui pagamento costituisce quoad effectum il titolo legittimante l’intervento.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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