Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2735 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un diritto di credito nei confronti della pubblica amministrazione. Ove l’Amministrazione, ritualmente convenuta, non opponga l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi o modificativi del credito, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e condanna l’Amministrazione all’esecuzione della prestazione nel termine assegnato. Per il caso di ulteriore inerzia è legittima la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro. Con tale pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le stesse modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Il Tribunale del lavoro aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto anche la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. L’Amministrazione si è costituita senza opporre l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza. La questione giuridica attiene alla verifica dei presupposti per l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario che abbia accertato un credito pecuniario nei confronti dell’Amministrazione.
Il Collegio ha rilevato che la sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
L’Amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Il ricorso è pertanto stato ritenuto documentalmente fondato e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici considerati, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero e obbligo di deposito di una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza e liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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