Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2737 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertata l’esistenza di un giudicato recante condanna pecuniaria dell’Amministrazione e la regolare notifica del titolo, l’accoglimento del ricorso consegue automaticamente ove la resistente non deduca l’avvenuto pagamento né alleghi fatti modificativi o estintivi del credito. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato ad adempiere all’ufficio pubblicistico assegnatogli. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 801/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato ad accreditare l’importo complessivo di € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
La parte ha domandato anche la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Dal testo emerge che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione resistente, che la pronuncia è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della decisione all’Amministrazione scolastica debitrice.
L’argomentazione si concentra sull’assenza di contestazioni da parte della debitrice. Costituendosi, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Nel giudizio di ottemperanza, quindi, la mancata allegazione dell’adempimento vale a fondare l’accoglimento della domanda esecutiva.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.
Per l’ulteriore inerzia il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro un ulteriore termine di sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero, e dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso dell’organismo commissariale, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con deposito degli atti tramite la procedura PAT. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 550,00 per compensi, oltre accessori, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, come già affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e dalla Sez. III n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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