La decadenza dalla concessione di suolo pubblico travolge l’autorizzazione al commercio itinerante (TAR Campania n. 5545 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche è rilasciata con riferimento a un posteggio individuato con precisione, il suo esercizio presuppone la legittima disponibilità dell’area attribuita dalla concessione del suolo pubblico. Venuto meno il titolo concessorio per scadenza naturale del termine di durata, l’autorizzazione perde il proprio presupposto e la decadenza consegue in modo vincolato. Il provvedimento che si fondi su più ragioni giustificative autonome è sorretto dalla legittimità di una sola di esse: il ricorrente non ha interesse all’esame delle censure rivolte alle altre, perché il loro eventuale accoglimento non potrebbe condurre all’annullamento. Le ipotesi sanzionatorie dell’art. 29 del d.lgs. n. 114/1998 e del regolamento comunale riguardano un titolo che conserva i propri presupposti e non ricorrono quando il provvedimento prende atto dell’estinzione del presupposto stesso.
Il Fatto
La ricorrente esercitava un’attività di bar in un manufatto sito in Castellammare di Stabia, in forza di un’autorizzazione di commercio su aree pubbliche risalente al 2001 e riferita a un chiosco ubicato nella medesima area.
Il Dirigente del Settore Ambiente del Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e la decadenza dell’autorizzazione, ordinando l’immediata chiusura dell’esercizio. I rilievi posti a fondamento erano plurimi: l’assenza di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, la carenza dei presupposti di conformità urbanistico-edilizia, la decadenza della concessione di suolo pubblico e l’esistenza di un provvedimento di demolizione per un ampliamento del locale. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo l’eccesso di potere, la mancanza di valutazione dell’interesse pubblico e la violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 114/1998 e dell’art. 8 del regolamento comunale. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso seguendo la ragione più liquida, senza esaminare l’ordine dei motivi. Quando un provvedimento si fonda su più ragioni giustificative autonome, la legittimità anche di una sola basta a sorreggerlo, e il ricorrente non ha interesse alle censure rivolte alle altre, perché il loro accoglimento non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto.
Nel caso di specie l’ordinanza poggia su una ragione autonoma e di per sé decisiva: la concessione del suolo pubblico su cui insiste il manufatto è venuta meno per il decorso del termine decennale di durata. Il provvedimento indica espressamente questa ragione come autonoma rispetto a quella fondata sugli abusi edilizi accertati con la diffida.
La concessione era stata rilasciata per anni dieci. Dagli atti non risulta alcun provvedimento di rinnovo; la ricorrente non deduce di averlo chiesto o ottenuto, né di aver pagato i canoni per il periodo successivo. Alla data del provvedimento, dunque, l’area pubblica era occupata senza titolo.
Da ciò deriva in modo vincolato la decadenza dell’autorizzazione commerciale e l’inibizione dell’attività. L’autorizzazione abilita al commercio su aree pubbliche in un chiosco individuato con precisione e il suo esercizio presuppone la legittima disponibilità di quella specifica area. Venuto meno il titolo concessorio, l’autorizzazione perde il proprio presupposto e non può più essere esercitata.
Il Collegio esclude la violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 114/1998 e dell’art. 8 del regolamento comunale: quelle ipotesi riguardano vicende sanzionatorie di un titolo che conserva i propri presupposti, mentre qui il provvedimento prende atto che il presupposto stesso si è estinto per scadenza naturale. Lo stesso art. 29, comma 1, lett. b), collega del resto la revoca alla decadenza dalla concessione del posteggio; a maggior ragione la perdita definitiva della concessione non può lasciare in vita l’autorizzazione legata a quel posteggio. Il ricorso è quindi infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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