Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2739 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo che può trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è ammissibile quando risulti accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento del comando giudiziale è inadempiente. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato entro un termine ultimativo e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2018/2019, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 325/2025 aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’importo di € 500,00, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere.
La sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione e non impugnata, era divenuta definitiva. Decorso il termine di centoventi giorni e inutilmente diffidata, l’amministrazione era rimasta inerte, senza attivare la Carta e senza accreditare la somma. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della sentenza, con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha poi qualificato la sentenza del giudice ordinario come titolo esecutivo esperibile con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’inerzia è dunque rimasta provata.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma di € 500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica, oltre interessi nei termini stabiliti dal giudicato. L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In conformità alla richiesta, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, provvedendo entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso, ove dovuto, sarà posto a carico dell’amministrazione e liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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