Vincolo paesistico e terzo condono: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sardegna n. 61 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 (c.d. abusi maggiori) realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali, a prescindere dalla conformità urbanistica e dalla natura assoluta o relativa del vincolo. Sono sanabili soltanto gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 del medesimo allegato, previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il Piano Territoriale Paesistico è atto generale: la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale ne costituisce condizione di efficacia e non è richiesta la notifica individuale. L’assenza di un diritto alla sanatoria esclude la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in località Medau su Cramu nel Comune di Cagliari, hanno presentato istanza di condono edilizio per due corpi di fabbrica, uno abitativo e uno accessorio, realizzati rispettivamente nel 1988 e nel 1998. L’area è ricompresa nel Piano Territoriale Paesistico “Molentargius – Monte Urpinu” e già assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Il Comune ha respinto l’istanza, rilevando che le opere ricadono in zona a inedificabilità assoluta e non rientrano tra gli interventi minori sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 4/2004. I proprietari hanno impugnato il diniego insieme al decreto assessoriale istitutivo del piano, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso applicando il principio della ragione più liquida: l’infondatezza nel merito esime dall’esame delle plurime eccezioni preliminari di tardività sollevate dal Comune e dalla Regione. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 8768/2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4279/2022.
Le censure contro il piano paesistico sono infondate. Gli adempimenti pubblicitari dell’art. 4 della legge n. 1497/1939 non si applicano quando il piano non sia approvato unitamente agli elenchi dei beni; l’art. 5 della stessa legge richiede la sola affissione all’albo e il deposito per tre mesi, nella specie avvenuto. La pubblicazione sul BURAS del 16 gennaio 1979 costituisce condizione di efficacia del vincolo. Il Tribunale cita TAR Sardegna n. 868/2012, Cass. civ. Sez. I n. 7139/2015, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4125/2015 e TAR Sardegna n. 822/2024. Né rilevano il ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non idoneo a fondare un affidamento tutelabile, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 2292/2019.
Il Collegio esclude poi l’obbligo di intese con le amministrazioni statali, attesa la specificità dell’ambito applicativo degli art. 13 della legge n. 1497/1939 e dell’art. 18 del r.d. n. 1357/1940. Il piano è atto generale e non richiede notifica individuale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7036/2024. Le sopravvenienze normative, dalla legge n. 431/1985 alla legge regionale n. 45/1989, non hanno determinato la disapplicazione automatica del piano, in mancanza di un intervento di adeguamento.
Sul secondo motivo, il Tribunale conferma l’orientamento consolidato: nelle aree vincolate la sanatoria è circoscritta alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre gli abusi maggiori restano esclusi anche in presenza di vincolo relativo e di conformità urbanistica. Richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 8103/2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8781/2022. Anche il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione non muta l’esito: la tipologia 1 resta estranea alle opere minori sanabili.
Il quarto motivo è infondato. La disciplina statale non contempla alcun diritto alla sanatoria; l’esclusione degli abusi maggiori in zona vincolata risponde alla tutela di valori primari, come il paesaggio, di rango superiore al diritto di proprietà. Richiama TAR Lombardia n. 2522/2014 e TAR Lazio n. 19298/2023. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e della Regione.
Nota della Redazione
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