Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4520 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ove non risulti provata l’adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il giudice nomina commissario ad acta per l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è fissata negli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e tetto massimo del 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 874/2019 del 19.02.2019, con la quale il Ministero dell’Istruzione era stato condannato al pagamento in suo favore di € 6450,76 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.

Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione, che il provvedimento è passato in giudicato ed è stato notificato in forma esecutiva in data 24.12.2019. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 3 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Accerta quindi che la sentenza è passata in giudicato e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento delle somme spettanti in virtù del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Sussistono i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quanto ai criteri, il Collegio assume come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, pure se si sia insediato il commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sulla concorrenza del potere. Fissa quindi il limite massimo nel 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che ha chiarito come il tetto massimo e la valutazione di non manifesta iniquità siano elementi necessari per evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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