Ottemperanza e carta docente: onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Lombardia n. 122 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che deduca l’inadempimento del titolo esecutivo formato dal giudice ordinario non è tenuto a provare il fatto negativo dell’inottemperanza. Grava sull’amministrazione, secondo i principi generali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, allegare e dimostrare di aver dato esecuzione al comando giudiziale. Accertato l’inadempimento e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. Questi agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, e condannava il Ministero ad assegnare la carta e ad accreditare l’importo per ciascun anno di servizio.
La sentenza è stata notificata in copia conforme al Ministero e, non essendo intervenuta l’esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver corrisposto le spese legali liquidate nel giudizio concluso davanti al giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza. La sentenza di condanna è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Cremona, e ricorre quindi la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto al termine dilatorio, il TAR rileva che la notificazione del titolo esecutivo è avvenuta il 22.01.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo è del 24.10.2024: è dunque decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sul punto il Collegio precisa che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla mancata attivazione della carta elettronica a favore del ricorrente. Il TAR applica i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore affermati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, e dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.
Il chiarimento più rilevante attiene alla natura dell’incarico. Il commissario agisce su semplice richiesta degli interessati, non come dirigente dell’amministrazione scolastica ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e consiste nel dare attuazione alla pronuncia, anche esercitando poteri amministrativi non attivati, dei quali il comando in sentenza è fondamento e approdo funzionale, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 8 del 2021. Il commissario può quindi ordinare alla struttura tecnica di includere il ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, pur privo della qualifica di docente di ruolo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.