Convenzione di programma integrato nulla per impossibilità dell’oggetto e riparto di giurisdizione (TAR Sicilia n. 3400 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione con cui il Comune affida al privato la realizzazione di un programma integrato è nulla per impossibilità dell’oggetto quando il progetto, per come concepito, viola i limiti inderogabili di altezza minima interna dei locali abitabili fissati dal d.m. 5 luglio 1975. Tali disposizioni integrano una norma di rango primario in virtù del rinvio all’art. 218 del R.D. n. 1265/1934 e prevalgono sulle tolleranze costruttive, che non valgono a sanare difformità relative a requisiti igienico-sanitari essenziali. L’impossibilità è oggettiva, assoluta e definitiva, e rileva ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. La declaratoria di nullità esclude la domanda di risoluzione per inadempimento, che presuppone un accordo valido, e lascia fuori dalla giurisdizione esclusiva le pretese meramente patrimoniali e restitutorie, devolute al giudice ordinario.
Il Fatto
L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità approvava il bando per l’accesso ai contributi destinati ai programmi integrati di recupero urbano. Il Comune di Piedimonte Etneo presentava la proposta di una società costruttrice, che prevedeva il recupero di un edificio con realizzazione di alloggi a canone sostenibile e la riqualificazione di una piazza. L’intervento era ammesso a finanziamento pubblico.
Nel 2017 Comune e società sottoscrivevano la convenzione per la realizzazione del programma. Dopo la consegna dei lavori, la società ne sospendeva l’esecuzione per una riorganizzazione aziendale e poi entrava in liquidazione volontaria, concedendo in affitto il ramo d’azienda a una terza società. Quest’ultima dichiarava di non poter riprendere i lavori per il mancato rispetto dell’altezza minima dei locali. Revocato il finanziamento, il Comune conveniva le società davanti al giudice amministrativo per l’adempimento, in subordine per la risoluzione o la nullità della convenzione, oltre al risarcimento dei danni e all’eliminazione dei vizi dell’opera.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la riunione con il giudizio di impugnazione della revoca, richiamando la natura discrezionale della scelta ai sensi dell’art. 70 c.p.a. La memoria del Comune è tempestiva, poiché l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. consente il deposito telematico fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno. È inoltre ammissibile la quantificazione in corso di causa di una pretesa risarcitoria già articolata nel ricorso, non la domanda nuova introdotta con memoria non notificata.
Nel merito, il punto centrale è l’eseguibilità dell’intervento. La società aveva interrotto i lavori per il mancato rispetto dell’altezza minima dei locali, ostativa al certificato di agibilità. Il Comune invocava le conclusioni del c.t.u., secondo cui la riduzione dello spessore del pacchetto di coibentazione avrebbe consentito di rientrare nella tolleranza del 2%.
Il Collegio non condivide tale ricostruzione. L’altezza di m. 2,70 costituisce la soglia minima per l’abitabilità e al di sotto non opera alcun margine di tolleranza. Le prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975 hanno natura inderogabile, in quanto attuative del precetto primario dell’art. 218 del R.D. n. 1265/1934, e la tolleranza costruttiva non sana difformità relative a requisiti igienico-sanitari essenziali. Non ricorrono i presupposti della deroga prevista dall’art. 1, comma 3, del d.m., mancando la classificazione come comunità montana, le caratteristiche tipologiche meritevoli di conservazione e la richiesta accompagnata da soluzioni alternative.
La convenzione è pertanto nulla per impossibilità dell’oggetto, oggettiva, assoluta e definitiva sin dal momento della stipula, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. Da ciò deriva il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento e di quella risarcitoria per responsabilità precontrattuale, non essendo configurabile un affidamento incolpevole del Comune, che aveva approvato il progetto esecutivo ed era in grado di accertare il problema con adeguata istruttoria.
Sul piano del riparto di giurisdizione, la domanda di eliminazione dei vizi dell’opera e quella di ripetizione ex art. 2033 c.c. sfuggono alla giurisdizione amministrativa, poiché fondate su un comportamento materiale o su un diritto soggettivo, non essendo sufficiente il mero collegamento con l’accordo. Restano invece devolute al giudice amministrativo le domande sulla esistenza o efficacia dell’accordo, ma quelle relative all’adempimento e al risarcimento del ritardo sono improcedibili per sopravvenuta modifica del programma approvata con il protocollo aggiuntivo del 2025. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo