Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1240 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta quando il ritardo nell’esecuzione risulti ingiustificato. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, con sentenza n. 40 del 13 febbraio 2024, l’accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per il personale non di ruolo, per plurimi anni scolastici, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta per l’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Passata la sentenza in giudicato, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso: il titolo giudiziale è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente, ed è stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione debitrice con il conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tali presupposti legittimano l’accesso al rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione. L’inerzia del Ministero integra il presupposto dell’inadempimento e impone l’accoglimento del ricorso, con ordine di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Al commissario è assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine fissato per l’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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