Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1239 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica del docente è fondato quando l’Amministrazione non dia prova dell’esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Due docenti hanno ottenuto dal Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, con sentenza n. 222 del 10.06.2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare sul borsellino elettronico la somma complessiva di € 2.000,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria il 5.11.2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, le creditrici hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non risulta dagli atti di causa che il titolo sia stato eseguito. Su questa constatazione si fonda l’accoglimento del ricorso: l’inerzia dell’Amministrazione debitrice integra il presupposto dell’ottemperanza.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. L’ordine è modulato sul contenuto della sentenza ottemperanda, che imponeva l’accredito delle somme dovute.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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