Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1306 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale e, rilevato l’inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato. Il termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, deve essere decorso perché il ricorso sia proponibile. L’esecuzione parziale del titolo, limitata alle sole spese di lite, non soddisfa l’obbligo di ottemperanza. Il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, con competenza a compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto il Ministero dell’istruzione e del merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, n. 327 del 18 dicembre 2023. Con quel titolo il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento della metà delle spese di lite.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20.05.2024, ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 28.12.2023. Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la proponibilità del ricorso per ottemperanza, riscontrando il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996. Dalla notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è infatti trascorso il periodo richiesto dalla norma prima della proposizione della domanda.

Sul merito, il Tribunale ha accertato che il titolo è stato eseguito solo per le spese di lite. Non risulta, invece, e la circostanza non è contestata, che l’Amministrazione abbia ottemperato con riguardo alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate nella sentenza. L’inadempimento parziale, riferito alla prestazione principale del titolo, integra il presupposto dell’ottemperanza.

Pertanto il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva al decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Sulle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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