Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1307 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, qualora non risulti dagli atti alcuna attività satisfattiva della pretesa creditoria. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza avverso l’Amministrazione inadempiente. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora commisurata agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 278/2024 del 29.05.2024, divenuta esecutiva e passata in giudicato, è stato accertato il diritto della parte ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero al pagamento delle annualità in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, oltre alla condanna alla penalità di mora. Il Ministero intimato non si è costituito, nonostante la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza, salvo che per la voce relativa alle spese di lite. Su tale presupposto, il ricorso è stato ritenuto fondato e quindi accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.

Il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività esecutive, con specifico riferimento all’accertamento del diritto al beneficio economico annuo e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Al commissario è assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto ha infine giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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