Ottemperanza al giudicato e prova dell’adempimento con titolo diverso (TAR Calabria n. 1209 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che deduca l’avvenuta esecuzione del giudicato deve fornire la prova dell’adempimento del titolo azionato. La produzione di atti riferiti a un titolo giudiziale diverso non è idonea a provare l’adempimento. Accertato il perdurante inadempimento e decorso il termine di moratoria, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è accolto. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese e i compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento per l’anno scolastico 2020/2021, oltre spese.

Notificata la sentenza all’amministrazione e attestatone il passaggio in giudicato, la ricorrente propone ricorso al TAR per la mancata esecuzione. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto e, in subordine, la cessazione della materia del contendere per essere stato già disposto il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il presupposto dell’azione: la sentenza è stata notificata all’amministrazione il 11.06.2023 e il termine di moratoria di centoventi giorni è decorso senza alcuna esecuzione. Da qui l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

Il nodo è la dedotta sopravvenuta esecuzione. Il Ministero produce una nota per dimostrare il pagamento delle somme richieste. Il TAR la ritiene inidonea a provare l’adempimento: riguarda un titolo giudiziale diverso, ossia la sentenza n. 764/2023, relativa al mancato pagamento della retribuzione professionale docenti, e non la sentenza azionata.

Esclusa la prova dell’esecuzione, il Collegio ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Nomina sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale. Questi provvederà, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sui costi dell’attività commissariale il TAR richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti decisori e applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Compensi e spese restano quindi a carico dell’amministrazione, compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con richiamo a T.A.R. Calabria, sez. I, n. 757 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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