Ordine di demolizione al proprietario solo se ha la disponibilità del bene (TAR Lazio n. 366 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile abusivo, anche se estraneo alla commissione dell’abuso, può essere destinatario dell’ordine di demolizione solo quando abbia la possibilità giuridica di eseguirlo. La natura ripristinatoria della misura, prevista dagli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 15 legge reg. n. 15/2008, non consente di prescindere da tale presupposto, perché ogni ordine è legittimo solo se il destinatario può materialmente e giuridicamente ottemperarvi. Se il bene è occupato abusivamente da terzi e il proprietario, pur avendo coltivato le azioni di recupero, non ne ha la disponibilità, l’ordine di ripristino emesso nei suoi confronti è illegittimo. L’impossibilità rilevante non è quella materiale, ma quella giuridica derivante dalla mancanza del possesso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un complesso immobiliare adibito a deposito e manutenzione delle attrezzature aziendali, subiva una seconda occupazione abusiva del compendio. L’occupante instaurava un giudizio per il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione speciale, respinto in primo grado, in appello e con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Dalla data dell’occupazione la società non rientrava più nel possesso dei beni, tuttora occupati da terzi che vi hanno posto la residenza.

Il Dirigente del IV Settore Urbanistica del comune ingiungeva la demolizione di opere abusive realizzate nel complesso, tanto alla responsabile dell’abuso quanto alla società quale proprietaria. La ricorrente impugnava il provvedimento nella parte in cui le impone il ripristino, deducendo la propria estraneità all’abuso e l’impossibilità di eseguire la demolizione per difetto di disponibilità del bene. Il comune si costituiva, resistendo, e la tutela cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa non contestata: le opere sono state realizzate da terzi e la società non ha mai riacquisito la disponibilità materiale degli immobili, come dimostra anche l’annullamento in autotutela degli avvisi TARI emessi a suo carico. Su questa base il giudice qualifica l’impossibilità invocata come giuridica, e non meramente fisica, perché il ripristino sarebbe astrattamente possibile ma la ricorrente non è in grado di compierlo senza il possesso.

Il Tribunale riconosce che la responsabilità del proprietario per il ripristino prescinde dal suo concorso nella realizzazione dell’abuso, come si ricava dal tenore degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 15 legge reg. n. 15/2008. Il comma 5 di quest’ultima disposizione è inequivoco: se il proprietario non è responsabile dell’abuso non si procede all’acquisizione dell’area, ma solo alla demolizione, con la sola sanzione pecuniaria del comma 4-bis in caso di inottemperanza. Il nodo resta però quello dei presupposti della responsabilità: se sia sufficiente la titolarità del diritto, come sostiene il comune, o occorra altro.

La risposta del Collegio è che l’ordine, quale che ne sia il contenuto, è legittimo solo se chi deve eseguirlo ha la possibilità di farlo, e che l’impossibilità non deve dipendere da sua colpa. Il fondamento dell’obbligo del proprietario estraneo all’abuso non risiede in una responsabilità effettiva, ma nel rapporto materiale con la res, idoneo ad assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato: il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3694 del 2017. Ne deriva che il proprietario deve avere la disponibilità giuridico-materiale delle opere o la possibilità di conseguirla.

Il giudice distingue l’ostacolo giuridico superabile da quello non superabile: il sequestro penale delle opere non preclude l’ordine, perché il dissequestro può essere richiesto; la lesione necessaria di diritti di terzi estranei lo preclude. Nella specie l’occupazione abusiva da parte di terzi integra un ostacolo non superabile, non avendo la società la disponibilità del bene.

Respinta l’eccezione di difetto di interesse avanzata dal comune, il Collegio rileva che l’ordine di ripristino è provvedimento immediatamente costitutivo di un obbligo e che la sua inosservanza espone a conseguenze sanzionatorie, richiamando sul punto Cass. pen., Sez. I, n. 4445 del 2015 in tema di art. 650 cod. pen. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato nella parte in cui ingiunge il ripristino anche alla ricorrente, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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