Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1381 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di provvedere all’integrale adempimento entro un termine perentorio. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima la proposizione del ricorso quando l’inerzia dell’amministrazione perduri. L’accertato inadempimento giustifica la nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva ove il termine assegnato decorra infruttuosamente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza n. 104 del 28 marzo 2023 il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo, e alle spese di lite.

La sentenza è stata notificata il 3 aprile 2023 ed è passata in giudicato, come certificato dal funzionario giudiziario il 7 maggio 2024. Poiché il Ministero non ha provveduto all’esecuzione della sola parte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di integrale esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento del Ministero in ordine all’accertamento del diritto al beneficio economico e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. L’esecuzione del giudicato risulta pertanto parziale, limitata ai soli compensi professionali.

Il Tribunale verifica inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Tale presupposto processuale è soddisfatto e legittima la proposizione del ricorso.

Alla luce di ciò il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività di esecuzione.

Al tempo stesso viene nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega all’interno della Struttura, affinché, ove il termine di trenta giorni decorra infruttuosamente, provveda agli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza integrale nel successivo termine di sessanta giorni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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