Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Toscana n. 1380 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia dato integrale esecuzione alla sentenza. L’obbligo di conformazione riguarda non solo la condanna al pagamento ma anche l’accertamento e la dichiarazione del diritto azionato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, in difetto, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, quale strumento di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Con sentenza n. 103 del 28 marzo 2023 il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, condannando il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo, e alle spese di lite. La sentenza è stata notificata il 3 aprile 2023 ed è passata in giudicato, come certificato il 8 maggio 2024.
Essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo la perdurante inerzia del Ministero limitatamente alla parte capitale, risultando già eseguito il pagamento dei compensi professionali. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. L’esecuzione è mancata proprio nella parte relativa all’accertamento e alla dichiarazione del diritto al beneficio economico e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Tale presupposto processuale risulta integrato, non avendo l’Amministrazione provveduto nel termine.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei termini sopra indicati. Al Ministero è assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività di esecuzione.
Il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega all’interno della Struttura, affinché, ove il termine decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza integrale nel successivo termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.