Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1559 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse del creditore e ordina l’adempimento entro un termine fissato. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, con sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi.

Formatosi il giudicato, il creditore ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria competente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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