Limiti del commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1562 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, è limitato alla stretta esecuzione delle statuizioni contenute nel dispositivo, senza poter estendere il proprio esame a domande non ivi contemplate. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di condanna agli interessi legali che il titolo esecutivo non abbia già riconosciuto. Il ritardo dell’amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 59 dell’8 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a metterla a disposizione, assicurando l’importo richiesto oltre interessi o rivalutazione ai sensi della legge n. 724/1994, art. 22, comma 36.
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, la condanna alle astreintes e il favore delle spese con distrazione al procuratore antistatario. Con memoria successiva ha circoscritto la domanda alle somme liquidate, escludendo la statuizione sulle spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. La sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale l’11 marzo 2024. È decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Prato del 28 gennaio 2025.
Nel merito, è fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con esclusione della statuizione sulle spese, estranea alla domanda di esecuzione così come delimitata dal ricorrente.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato giustifica la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
È invece rigettata la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, i poteri del giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, sono limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza (TAR Veneto, sez. I, n. 173/2021; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 2062/2020; TAR Sardegna, sez. II, n. 671/2020; TAR Piemonte, sez. I, n. 513/2020; TAR Napoli, sez. VIII, n. 2614/2025).
Il TAR ha quindi nominato, per il caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni anche in ordine alla penalità di mora. Le spese, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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