Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 1424 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, purché l’adempimento sia integrale e sopravvenuto nel corso del giudizio. In tale evenienza, l’esito del processo non è di merito ma processuale, sicché la regola della soccombenza virtuale impone di porre le spese di lite a carico dell’amministrazione che abbia dato esecuzione solo dopo la proposizione del ricorso, dovendosi valutare la fondatezza della pretesa azionata sulla base delle risultanze processuali. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento dell’intervenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente e non richiede una pronuncia sulla fondatezza della domanda originaria.
Il Fatto
Un gruppo di ricorrenti proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, n. 304/2022, emessa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una controversia in materia di personale scolastico. Con tale pronuncia, il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuire determinati benefici economici e di carriera, con conseguente obbligo dell’amministrazione scolastica di provvedere alla relativa liquidazione.
L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato puntuale esecuzione alla sentenza nel termine prescritto, sicché i ricorrenti adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, chiedendo l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Cosenza non si costituivano.
La Motivazione della Corte
All’udienza in camera di consiglio dell’8 luglio 2026, la difesa dei ricorrenti rappresentava l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, insistendo tuttavia per la condanna alle spese del giudizio. Il Collegio, preso atto della circostanza, rilevava che l’adempimento sopravvenuto rendeva pacifica la cessazione della materia del contendere tra le parti.
La pronuncia si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente risulti pienamente soddisfatto. La norma costituisce applicazione del principio generale di corrispondenza tra l’interesse azionato e la necessità di una pronuncia di merito, che viene meno quando la res controversa è stata comunque conseguita dalla parte istante.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’amministrazione, avendo adempiuto solo in corso di giudizio, ha dato causa al ricorso e deve pertanto sopportarne i costi. La regola non richiede una valutazione nel merito della fondatezza della pretesa, ma un giudizio prognostico desumibile dalla circostanza che l’esecuzione sia intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che evidenzia l’inerzia serbata dall’amministrazione medesima.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.286,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.