Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Toscana n. 1544 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una condanna pecuniaria, previa verifica della notificazione del titolo e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La mancata contestazione dell’inottemperanza consente l’accoglimento della domanda esecutiva. La nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. costituiscono strumenti di tutela concorrenti: la penalità è compatibile con una condanna pecuniaria, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, e si commisura agli interessi legali maturati sulla sorte capitale dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfo, aggiungendosi agli interessi già liquidati nel giudicato.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla “carta del docente”, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 annui per determinate annualità scolastiche. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire i corrispondenti importi mediante carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, è rimasta ineseguita tranne che per il capo sulle spese. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione e la condanna a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero e gli uffici intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione esecutiva. La sentenza del Tribunale di Pistoia è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria in atti. È inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza successiva alla scadenza.
Poiché l’inottemperanza del Ministero non è contestata, il TAR ha ordinato di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni ad accreditare alle ricorrenti gli importi dovuti tramite carta del docente, con accessori secondo i limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. L’ordine è articolato per singola ricorrente e per le rispettive annualità.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. La nomina opera come meccanismo di esecuzione sostitutiva a tutela del creditore del giudicato.
Il TAR ha poi applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola compatibile con la natura pecuniaria del giudicato richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, e concorrente rispetto alla nomina del commissario. La somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento. Tale penalità si aggiunge agli interessi già liquidati nel giudicato. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi ottocento euro, oltre accessori.
Nota della Redazione
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