Ottemperanza al giudicato e carta docente (TAR Toscana n. 1551 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione. Il ricorso è ammissibile quando il titolo è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione giustifica la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 148/2024, ha accertato il diritto della parte ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
Formatosi il giudicato, la parte creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la penalità di mora. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la ricava da tre elementi documentati in atti. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data 19 settembre 2024, prima della notifica e del deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente. La stessa sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 5 luglio 2024.
Su questa base il Tribunale rileva l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il presupposto processuale dell’ottemperanza risulta dunque integrato.
Nel merito, il Collegio constata che non risulta dagli atti alcuna esecuzione della sentenza. Dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei termini fissati dalla sentenza civile. Ordina all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici omessi, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, avanzata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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