Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario senza compenso (TAR Sicilia n. 3580 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire il titolo e, in caso di persistente inerzia, nomina commissario ad acta. Quando il commissario è scelto tra i dirigenti dello stesso ente destinatario dell’ordine, l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in presenza di fatti notori costituiti dalla crisi della finanza pubblica e dall’ammontare del debito pubblico, valutabili ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ..
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4973 del 5 novembre 2024, è stato accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 500,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.
Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione l’11 novembre 2024 ed è passato in giudicato. La ricorrente ha quindi adito il TAR per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza allegare l’avvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione. Il titolo azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996. L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 e seguenti del cod. proc. amm. Il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza.
Il Tribunale precisa che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama una serie di precedenti, tra cui T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR la rigetta. Il Collegio richiama la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico quali fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., sulla scorta di un proprio precedente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore distrattario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.