Condono edilizio: diniego vincolato al parere paesaggistico e preclusione del bis in idem (TAR Sicilia n. 3581 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il diniego di condono edilizio ex art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 (c.d. terzo condono) costituisce atto vincolato al parere negativo della Soprintendenza, sicché le valutazioni riservate all’autorità di tutela si esauriscono con quel parere e al Comune non residua alcun potere discrezionale. Ne consegue che non è configurabile violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 né difetto di motivazione, risultando l’impianto dell’atto congruamente integrato dal rinvio al parere medesimo. Le censure avverso il presupposto parere già scrutinate con sentenza non impugnata non possono essere riproposte per illegittimità derivata, in forza del divieto di bis in idem, operante anche in assenza di giudicato formale.

Il Fatto

La ricorrente impugna la nota con cui il Comune di Lipari ha respinto l’istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 relativa a un fabbricato edificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il diniego si fonda sul parere di incompatibilità paesaggistica della Soprintendenza, che ingiungeva anche il ripristino dello stato dei luoghi.

Quel parere era già stato impugnato con separato ricorso, definito dal TAR con sentenza che ne aveva disposto il rigetto, annullandolo solo quanto all’ordine di riduzione in pristino per vizio d’incompetenza. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4 dicembre 2025, previo avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità derivata del diniego dai vizi del parere presupposto. La ricorrente non riproduce le censure, ma le richiama per relationem a un separato ricorso mai notificato alla controparte. Ciò viola il principio di specificità dei motivi ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., non potendosi integrare il gravame mediante rinvio a scritti esterni non notificati.

Lo scrutinio nel merito è inoltre inibito dal divieto di bis in idem. Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui tale principio, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., opera anche quando si chieda l’annullamento di provvedimenti diversi legati da stretto vincolo di consequenzialità. Il diniego di condono è atto rigorosamente vincolato al parere soprintendentizio e conclusivo del medesimo procedimento di sanatoria: la preclusione vale anche in assenza di giudicato formale, per esigenze di certezza del diritto.

Nel merito, i motivi sulle garanzie procedimentali e sulla motivazione sono infondati. Il richiamo all’art. 7 l. n. 241/1990 è inconferente, trattandosi di procedimento a istanza di parte. Quanto all’art. 10-bis, la sua violazione rileva solo per i provvedimenti discrezionali e non per quelli vincolati: il diniego, fondato sul parere negativo, non lascia margini valutativi al Comune. Il privato avrebbe inoltre dovuto indicare gli elementi che, introdotti nel contraddittorio, avrebbero potuto mutare il provvedimento.

La Corte esclude la disparità di trattamento, non predicabile assumendo a parametro un atto contra legem, e il legittimo affidamento: la mera inerzia, anche protratta, dell’Amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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