Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 4280 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, il TAR accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia. Il giudice amministrativo fissa un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta un organo già inserito nell’apparato pubblico, senza liquidazione di compenso. La funzione del rimedio è assicurare l’effettività del giudicato, non rinnovare il merito già definito dal giudice del lavoro.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, aveva disapplicato alcune disposizioni della legge n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva europea e aveva accertato il diritto al beneficio della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con condanna al riconoscimento del beneficio stesso.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero in data 22 ottobre 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e sono decorsi infruttuosamente i centoventi giorni previsti dalla normativa sull’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti del rimedio. Dagli atti risulta la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, il carattere definitivo della decisione e la rituale notificazione del ricorso. Il quadro probatorio conferma quindi l’inottemperanza e il superamento del termine dilatorio imposto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La domanda di ottemperanza è pertanto accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica secondo quanto indicato dal giudice del lavoro. Il Collegio precisa che l’ordine opera sempre che nelle more l’Amministrazione non abbia già ottemperato, circostanza che non risulta.

Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. L’organo ausiliario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese si applica il principio della soccombenza, con liquidazione contenuta in ragione del carattere seriale della controversia, che ha a oggetto l’esecuzione di una sentenza in materia di carta del docente e non comporta l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto; il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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