Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 486 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere consegue all’integrale esecuzione, da parte dell’amministrazione, del comando giudiziale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, qualora risulti conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. La sopravvenuta erogazione del beneficio economico riconosciuto dal giudice e l’avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda costituiscono circostanze idonee a integrare tale presupposto. In tali evenienze, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate, in ragione dell’adempimento contestuale alla notifica del ricorso e della natura seriale del contenzioso, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di rifondere il contributo unificato ove versato. La richiesta di astreinte – di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. – è infondata se l’inottemperanza non è accertata o se l’adempimento è intervenuto prima della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, sezione lavoro, la sentenza n. 141/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi.
A fronte della mancata esecuzione spontanea della statuizione da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in data 5 febbraio 2026, la difesa erariale aveva depositato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna di Oristano, con la quale si comunicava che il Ministero aveva tramesso l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, con effettuazione dell’accredito in data 16 gennaio 2026, nonché la prova del pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza in favore del procuratore della ricorrente.
Sulla base di tale comunicazione, il Tribunale ha ritenuto di dover dare atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’ottemperanza, infatti, si è realizzata per il tramite dell’avvenuto accredito del beneficio economico e del pagamento delle spese di lite, circostanze che hanno integrato integralmente il comando giudiziale contenuto nella sentenza ottemperanda.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando due circostanze: da un lato, l’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione contestualmente alla notifica e al deposito del ricorso; dall’altro, la natura estremamente seriale del contenzioso in materia, connotato da attività difensiva ripetitiva e standardizzata e da fisiologiche criticità nell’assolvimento degli incombenti correlati all’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali.
Il Tribunale ha, infine, rilevato l’infondatezza della richiesta di astreinte, richiamando la giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, secondo cui la misura coercitiva di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può trovare applicazione quando l’adempimento sia avvenuto prima della decisione o comunque in assenza di un accertato e persistente inadempimento. Ha, tuttavia, precisato che il Ministero è tenuto a rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato, non essendo tale onere suscettibile di compensazione.
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Nota della Redazione
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