Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1234 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. La ritardata corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Prato, sezione lavoro, n. 111 del 10 aprile 2024, è stato accertato il diritto della ricorrente, docente, a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati nella domanda, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione (o altro equipollente) e ad assicurare l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994.

Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 10.12.2024. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto altresì la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita. La ricorrente ha precisato di chiedere l’esecuzione per la sola parte relativa al beneficio, non per le spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Su questa premessa il ricorso è fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario. Il termine è fissato in funzione dell’effettività della tutela e della completezza dell’esecuzione.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore della procuratrice antistataria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti. Il dispositivo condanna il Ministero alla refusione di € 800,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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