Sgombero di area acquisita al patrimonio disponibile e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1228 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’annullamento di un’ordinanza di sgombero di un’area acquisita al patrimonio disponibile del Comune, fondata sull’inopponibilità dell’acquisto trascritto rispetto all’effetto acquisitivo derivante dall’inottemperanza all’ordine di demolizione, integra una domanda petitoria devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale, individuato dalla causa petendi e dal rapporto dedotto, e non al petitum formale. Anche nelle materie di giurisdizione esclusiva restano devolute al giudice ordinario le questioni che non involgono neppure in via mediata l’esercizio del potere amministrativo. I beni acquisiti a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione appartengono al patrimonio disponibile dell’ente, che per la loro tutela non può ricorrere all’autotutela esecutiva. L’impugnazione dei provvedimenti presupposti, proposta oltre i termini, è irricevibile.
Il Fatto
Due società proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto lo sgombero di un’area dalle medesime occupata, nonché avverso l’ordinanza di demolizione e il verbale di accertamento dell’inottemperanza. A seguito dell’opposizione del Comune, il ricorso era trasposto in sede giurisdizionale.
Le ricorrenti deducevano che una di esse aveva acquistato l’area con atto trascritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, e che pertanto l’acquisto sarebbe stato opponibile all’ente. L’ordine di sgombero era impugnato nella parte in cui individua l’area da acquisire, ritenuta sproporzionata rispetto alla superficie dei manufatti abusivi. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. È manifestamente infondata quella relativa alla procura del ricorso straordinario: dalla ricevuta PEC emerge la regolare sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti, secondo la contestualità documentale idonea ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. Quanto al principio di alternatività, previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, esso non risulta violato, perché la ricorrente ha coerentemente proposto due ricorsi straordinari avverso provvedimenti legati da nesso di presupposizione, e solo il secondo è stato trasposto in sede giurisdizionale.
I medesimi fatti fondano però una diversa conclusione in termini di tardività. Poiché la società aveva già impugnato in via straordinaria l’ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza, la loro riproposizione con il ricorso notificato nel 2024 è irricevibile. Analoga irricevibilità colpisce l’impugnazione della seconda ricorrente, risultando la conoscenza dei provvedimenti presupposti da una PEC del 14 settembre 2020.
Passando all’ordine di sgombero, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il riparto di giurisdizione si fonda sul petitum sostanziale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 12 marzo 2025, n. 6633; Cass., Sez. U., n. 2368/2024). Le questioni che non involgono neppure in via mediata il potere amministrativo restano devolute al giudice ordinario, come affermato da Corte costituzionale, sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006.
La domanda delle ricorrenti, pur formalmente caducatoria, assume l’inopponibilità dell’acquisto trascritto e si sostanzia in una domanda petitoria di rivendica. Gli immobili abusivi sono stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune: sul punto il Collegio richiama Corte costituzionale, sentenza del 3 ottobre 2024, n. 160, che ha escluso la riconducibilità automatica al patrimonio indisponibile. La giurisprudenza amministrativa ha quindi affermato che la controversia sullo sgombero di un bene del patrimonio disponibile appartiene al giudice ordinario, trattandosi di rapporto di matrice paritetica (TAR Campania, Salerno, n. 778/2025; C.G.A., Sez. riun., 28 marzo 2023, n. 180).
Non osta alla declinatoria l’ordinanza con cui il giudice civile, adito con domanda possessoria, ha declinato la giurisdizione: manca identità di causa petendi e di petitum, e la pronuncia possessoria non è idonea a generare conflitto (Cass., Sez. II civ., ordinanza dell’8 settembre 2017, n. 20954). Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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