Porto d’armi, il diniego va motivato sulla valutazione complessiva del rischio (TAR Campania n. 1842 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi per difesa personale costituiscono eccezione al generale divieto di porto delle armi e postulano la dimostrazione di un bisogno effettivo, concreto e attuale. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica, ma questa resta sindacabile nel giudizio amministrativo quanto a completezza dell’istruttoria, logicità della motivazione e corretta valutazione dei fatti. L’art. 42 T.U.L.P.S. non richiede la prova di aggressioni o minacce già subite: l’istituto ha funzione preventiva e il bisogno può desumersi da un insieme di elementi oggettivi che configurino un rischio significativamente superiore a quello ordinariamente gravante sulla generalità dei cittadini. È illegittimo il provvedimento che neghi valore ai singoli elementi senza una valutazione sintetica e complessiva del quadro fattuale. Parimenti illegittimo è il diniego adottato in esecuzione di un ordine di riesame che si traduca in affermazioni conclusive, senza approfondimento specifico delle circostanze dedotte.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società operante anche nel settore dell’oreficeria e delle forniture a corpi istituzionali, ha presentato istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, deducendo il frequente trasporto di valori, merci e denaro, il maneggio di contante, l’attività di vigilanza sulle sedi aziendali e alcuni episodi denunciati nel 2023 e nel 2025.

La Prefettura ha respinto l’istanza con decreto del 18 giugno 2025, rilevando l’assenza di denunce, esposti o querele per minacce e l’insussistenza del dimostrato bisogno. Il TAR, con ordinanza cautelare, ha disposto il riesame; l’Amministrazione ha confermato il diniego con provvedimento del 19 novembre 2025. Entrambi i provvedimenti sono impugnati, il secondo con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato e assorbente il motivo relativo alla carenza di valutazione complessiva. Il provvedimento muove da una premessa corretta — il mero svolgimento di attività imprenditoriale e il trasporto di denaro non integrano di per sé il bisogno — ma sviluppa poi una valutazione frammentaria della posizione del ricorrente.

Il decreto si limita a constatare l’assenza di aggressioni, intimidazioni o atti estorsivi rivolti alla persona. Il Collegio rileva che l’art. 42 T.U.L.P.S. non esige la prova dell’avvenuta consumazione di reati contro la persona: la funzione dell’istituto è preventiva. L’Amministrazione ha adottato un parametro eccessivamente restrittivo, assimilando il bisogno all’esistenza di pregressi episodi lesivi, e ha così svuotato la finalità della norma.

La difesa erariale ha qualificato gli elementi allegati come generici, ma in termini apodittici: manca la spiegazione delle ragioni per cui l’attività su prodotti di valore, il trasporto abituale di beni e denaro, la vigilanza personale e gli episodi denunciati non siano idonei, considerati unitariamente, a integrare un rischio concreto e attuale. Il vizio di istruttoria e di motivazione determina l’annullamento del primo provvedimento.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale esclude la violazione o elusione del giudicato cautelare, perché il procedimento è stato riattivato con acquisizione di nuove informative. Tuttavia queste si risolvono in affermazioni di carattere conclusivo: la Questura richiama in termini generali i principi della materia, il Commissariato si limita a osservare che il ricorrente non ha subito minacce o aggressioni. Manca ogni approfondimento sulle modalità concrete dell’attività, sulle caratteristiche dell’area produttiva e sul peso delle plurime denunce.

Il riesame imposto dal Tribunale presupponeva una verifica sostanziale dell’intera posizione, non esauribile nell’accertamento dell’assenza di aggressioni fisiche. La motivazione risulta assertiva e stereotipata e non consente di verificare l’effettivo esercizio della discrezionalità. Accolti il ricorso principale e i motivi aggiunti, con annullamento dei provvedimenti e compensazione delle spese, resta salva la potestà dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza con istruttoria compiuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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