Ottemperanza al giudicato e Carta docente: onere della prova sull’esecuzione (TAR Lazio n. 15999 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione sulla base dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. Quando il creditore deduce l’inadempimento e l’amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, la pretesa deve trovare accoglimento. Il giudice dell’ottemperanza non sindaca i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, ma ne ordina l’esecuzione. All’amministrazione inerte è assegnato un termine per provvedere, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 764/2024, emessa dal Tribunale ordinario di Roma, I Sezione Lavoro, e pubblicata il 23.01.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all’attribuzione del valore corrispondente, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato ai fini esecutivi. Secondo la ricorrente il Ministero non aveva dato attuazione alle statuizioni di condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza allegare né documentare alcuna attività esecutiva. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti del rito. La sentenza è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme di legge all’amministrazione. Risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Sussiste la competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il punto decisivo è la mancata dimostrazione dell’esecuzione. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni in relazione alla corretta esecuzione del titolo. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001) e ne trae la conseguenza che la pretesa del creditore deve trovare accoglimento.

Il Tribunale chiarisce poi il perimetro del giudizio. Dalla sentenza ottemperanda si ricava il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Il controllo del giudice dell’esecuzione resta dunque circoscritto all’attuazione del comando contenuto nel titolo.

Ne segue la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di ulteriori 60 giorni dalla scadenza del primo, previa richiesta della ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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