Requisiti fisici per operatori dei vigili del fuoco e proporzionalità dell’esclusione (TAR Lazio n. 16003 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’estensione al ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei requisiti di idoneità fisica dettati dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo, poiché le mansioni degli operatori sono di natura impiegatizia e non giustificano particolari requisiti di prestanza fisica. Il giudizio di non idoneità deve fondarsi sui requisiti dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019 e su una valutazione concreta, in conformità al principio di precauzione, del rischio che il quadro clinico del candidato rappresenta per lui e per gli altri. I principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche di matrice eurounitaria, impongono che le limitazioni all’accesso al lavoro per ragioni di salute siano contenute nella misura strettamente necessaria. L’amministrazione che ometta di motivare in concreto una prognosi sfavorevole pone in essere un’esclusione illegittima e potenzialmente discriminatoria.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura indetta con decreto dipartimentale n. 362 del 29 ottobre 2024 per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario. L’art. 8 del bando sottoponeva i candidati agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019, dettato per il personale che espleta funzioni operative, anziché dall’art. 2 del medesimo decreto, riferito ai ruoli tecnico-professionali.
Convocato per gli accertamenti, il candidato veniva giudicato non idoneo per una condizione clinica del rachide lombare con presenza di mezzi di sintesi, ai sensi dell’art. 1, comma 4, all. A, punti 7 e 14, del d.m. n. 166/2019, e quindi escluso con decreto n. 2339 del 13 giugno 2025. Proponeva ricorso deducendo la falsa applicazione delle disposizioni regolamentari e l’eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di motivazione e carenza di proporzionalità, evidenziando che i parametri articolari risultavano nella norma. Il Ministero eccepiva l’irricevibilità per tardiva impugnazione della clausola del bando e sosteneva la ragionevolezza dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di irricevibilità: le clausole impugnate non erano immediatamente ostative alla partecipazione e la lesione si è consumata solo con il giudizio di idoneità. Nel merito richiama il proprio consolidato orientamento (TAR Roma nn. 22920/2025, 2630/2026, 4829/2026, 6891/2026 e 7473/2026), che ha annullato con effetti erga omnes le clausole del bando nella parte in cui richiamano l’art. 1 anziché l’art. 2 del decreto ministeriale, sul rilievo che i requisiti psico-fisici devono essere correlati alle mansioni effettivamente svolte.
Poiché l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. n. 166/2019 richiede comunque un profilo sanitario esente da infermità valutate anche in riferimento alla tutela della salute del candidato e dei colleghi, il Tribunale dispone una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.. L’accertamento tecnico individua l’area di rischio nelle attività che generano forze meccaniche capaci di sollecitare i mezzi di sintesi, escludendo invece le mansioni sedentarie o a movimento articolare ordinario, e conclude per l’idoneità del candidato alla qualifica di operatore.
Il Collegio censura la motivazione amministrativa, che si limita a prospettare una possibile incompatibilità con la postura dei videoterminalisti, senza una prognosi sfavorevole argomentata sul quadro clinico attuale. L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto richiede l’idoneità all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica, e il ruolo di operatore è adibito a mansioni impiegatizie ordinarie: ciò aggrava i profili di discriminazione derivanti da un’esclusione immotivata.
Non persuade l’argomento della parità di trattamento rispetto ai candidati esclusi nella procedura di stabilizzazione sulla base dell’art. 1. La disparità di trattamento presuppone l’identità delle situazioni poste a confronto (Cons. Stato nn. 2150/2026 e 2951/2025), identità che non sussiste tra chi concorre al ruolo degli operatori e chi ambisce ai ruoli operativi. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e condanna dell’amministrazione alle spese, incluse quelle di verificazione.
Nota della Redazione
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