Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2779 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto accertato devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il ricorrente che dia prova del fatto costitutivo, integrato dalla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non deve dimostrare l’inerzia dell’Amministrazione. Spetta invece all’Amministrazione intimata dedurre e provare l’inefficacia di quei fatti. La costituzione di mera forma, priva di deduzioni sul punto, lascia integro l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, unitamente agli oneri accessori. Non sono dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1272/2023 del 30 marzo 2023, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta e a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo.

La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato il 30 settembre 2023. Notificata in forma esecutiva, non ha ricevuto alcuna attuazione da parte dell’Amministrazione. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta con accredito di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso. Sussistono l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è quindi ammissibile.

Nel merito, il Tribunale applica il principio dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Su questa base, sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dal secondo comma dell’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione, costituitasi, non ha però formulato alcuna deduzione in merito. Il Collegio afferma perciò la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo esecutivo si estende agli oneri accessori, comprese le eventuali spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla sola libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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