Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel rito amministrativo (TAR Molise n. 259 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte che ha proposto il ricorso ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo ove la parte insista per la decisione; non ha invece il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa. La declaratoria di improcedibilità consegue dunque all’inequivoca manifestazione di volontà della parte, in ossequio al principio dispositivo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 18 ottobre 2023 un’istanza ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un progetto di parco agrivoltaico di potenza pari a 26,62 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nei comuni di Gildone e Cercemaggiore. L’istanza era ritenuta procedibile e si avviava la consultazione pubblica il 5 dicembre 2023.
Il procedimento entrava poi in una fase di stallo, senza che la Commissione Tecnica del MASE adottasse le determinazioni di competenza. Dopo un ulteriore sollecito del 1° agosto 2024, la società riceveva una nota del 18 settembre 2024 con cui il Ministero rappresentava ritardi nella gestione delle procedure e l’assenza di criteri di preferenza per un esame anticipato del progetto. Da qui il ricorso per l’accertamento del silenzio amministrativo, con domanda di nomina di un commissario ad acta, e per l’annullamento della citata nota.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la difesa erariale documentava che la Commissione Tecnica aveva comunicato la calendarizzazione dell’istruttoria VIA entro la fine del secondo semestre dell’anno 2026, con facoltà del proponente di trasporre l’istruttoria in sede regionale ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024. La parte ricorrente depositava quindi memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ritenendo la preannunciata calendarizzazione idonea a soddisfare l’interesse azionato.
Alla camera di consiglio la difesa della ricorrente ribadiva il sopravvenuto difetto di interesse e la difesa erariale ne prendeva atto; la causa era trattenuta per la decisione. Il Collegio rileva che la parte ha inequivocabilmente rappresentato di non avere più interesse alla decisione di merito, in coerenza con il proprio più recente contegno processuale.
Il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte: la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, e tale diritto potestativo si estende anche alla tutela cautelare.
Ne deriva che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse ove la parte insista per la decisione, ma non ha il potere di procedere d’ufficio allorquando la parte deduca di non avere interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa. Il Collegio richiama sul punto anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, n. 3066 del 2021.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti costituite, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge.
Nota della Redazione
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