Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Emilia-Romagna n. 499 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione degli adempimenti imposti, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora è fissata su richiesta di parte e, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La misura pari agli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua, perché costituisce applicazione diretta del criterio preferenziale previsto dalla norma. L’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente, nonostante l’ordine del giudice del lavoro, giustifica la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro annui, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro, oltre spese di lite. La decisione era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 5.2.2025.
L’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato entro un termine determinato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. L’Avvocatura dello Stato non si è costituita per l’amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rimedio. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’amministrazione intimata è emerso l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. Il Tribunale ha pertanto ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., con la conseguente esperibilità del giudizio di ottemperanza.
Sul piano del termine per l’esecuzione, il giudice ha rilevato che era decorso quello di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concesso alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era avvenuta il 5.8.2024 agli indirizzi di posta elettronica certificata dell’amministrazione e dell’Avvocatura dello Stato, estratti dal registro delle pubbliche amministrazioni. Nessuna attività esecutiva era tuttavia seguita.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza, mediante emissione della carta intestata alla ricorrente con accredito della somma dovuta e possibilità di impiego nelle spese formative alle stesse modalità del personale di ruolo.
Quanto alla richiesta penalità di mora, il collegio ha applicato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma prevede che il giudice fissi, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, e che tale statuizione costituisca titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il Tribunale ha sottolineato che la misura pari agli interessi legali non può essere considerata manifestamente iniqua, perché la norma stessa la contempla come criterio preferenziale. Ha quindi fissato il dies a quo nella notificazione della sentenza di ottemperanza e il dies ad quem nell’adempimento concreto dell’amministrazione o, in mancanza, nell’esecuzione sostitutiva del commissario.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Commissario ad acta è stato nominato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario delegato. Trattandosi di dipendente pubblico interno alla struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario, e il Tribunale ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente, con aggravio di spese dei due giudizi.
Nota della Redazione
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