Transizione 5.0: termine perentorio anche in caso di nuove risorse (TAR Lazio n. 13913 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 28 febbraio 2026 per la trasmissione della comunicazione di completamento, previsto dall’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, ha natura perentoria. Tale termine non è suscettibile di posposizione né di rinvio per effetto della sopravvenuta disponibilità di nuove risorse PNRR, che integra una fattispecie distinta e non assimilabile alla “nuova disponibilità di risorse” disciplinata dall’art. 12, comma 3, riferita alle sole ipotesi di liberazione di risorse originariamente stanziate. La mancata produzione della documentazione essenziale entro il termine perentorio determina l’annullamento della domanda, senza che sia configurabile un onere rafforzato di motivazione, qualora le ragioni dell’esclusione derivino direttamente dal contegno procedimentale dell’aspirante beneficiario.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 27 novembre 2025 una domanda per il riconoscimento del credito d’imposta “Transizione 5.0” per un progetto di innovazione, ricevendo dal GSE la conferma di ricezione con l’avviso dell’avvenuto esaurimento delle risorse. In data 28 gennaio 2026 il GSE comunicava la possibilità, per le imprese con istanze presentate dopo il 6 novembre 2025, di inviare le comunicazioni successive sulla piattaforma informatica, precisando che la comunicazione di completamento doveva avvenire entro il 28 febbraio 2026. La società, abilitata alla piattaforma, trasmetteva in data 27 febbraio 2026 la comunicazione relativa agli ordini, ma successivamente riscontrava l’annullamento della domanda sul portale. Avverso tale esito, la società proponeva ricorso al TAR Lazio, articolando quattro motivi di censura avverso gli atti del procedimento e l’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, qualificando il beneficio Transizione 5.0 come finanziamento pubblico, caratterizzato dall’esercizio di poteri di discrezionalità tecnica da parte del GSE, che si estende alla verifica nel merito della documentazione e delle certificazioni, come emerge dagli artt. 38, commi 11-ter e 16, del D.L. n. 19/2024.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, rilevando che l’art. 38, comma 17, del D.L. n. 19/2024 demanda al decreto interministeriale la definizione dei termini di trasmissione delle comunicazioni. L’articolo 12 del decreto 24 luglio 2024 stabilisce due termini essenziali: la realizzazione del progetto entro il 31 dicembre 2025 e la comunicazione di completamento “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”. Tale termine ha natura perentoria, essendo funzionale ad assicurare l’operatività della misura nel rispetto degli obiettivi PNRR. Il Collegio ha inoltre escluso un difetto di motivazione dell’annullamento, trattandosi di esclusione derivante dalla mancata produzione della documentazione essenziale, con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità dell’impresa.
Il TAR ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, escludendo la configurabilità di una disparità di trattamento con le imprese che avevano ottenuto la conferma di prenotazione prima del 6 novembre 2025. La situazione delle imprese era nota sin dall’inizio del procedimento, e l’adempimento della comunicazione di completamento era prevedibile e doveroso, non potendosi invocare l’incertezza del riconoscimento del beneficio, che resta pur sempre condizionato alla verifica dei requisiti e all’ordine cronologico.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso la lesione del legittimo affidamento dell’impresa: la comunicazione del GSE del 29 gennaio 2026 non aveva indicato alcun termine finale, in quanto tale termine era già fissato dal decreto, e un’aspettativa qualificata alla conservazione del beneficio è configurabile solo per chi è già beneficiario dell’incentivo, non per chi è titolare di un mero interesse pretensivo. Il TAR ha infine respinto il quarto motivo, volto a far dichiarare l’illegittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, per eccesso di delega: il termine del 28 febbraio 2026 trova adeguata copertura nella fonte primaria. La Corte ha chiarito che l’art. 12, comma 3, si riferisce alle ipotesi di “nuova disponibilità” di risorse, ossia alle risorse originariamente stanziate che si liberano in corso di procedura, non già alla disponibilità di “nuove risorse” aggiuntive, come nel caso di specie. L’interpretazione del GSE è l’unica che salvaguarda l’effetto utile della misura PNRR, non potendosi privare di efficacia le disposizioni attuative di una misura unionale.
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Nota della Redazione
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