Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza previa notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 291 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non è più necessario che l’amministrazione debitrice abbia ricevuto la notificazione del titolo esecutivo con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inerzia della pubblica amministrazione protratta per sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 integra il presupposto per l’actio iudicati dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice dell’ottemperanza adotta tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e dispone l’esecuzione delle spese di lite da parte del medesimo commissario in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere, a titolo di equa riparazione, le somme indicate, oltre interessi legali dalla domanda.
Il decreto era divenuto definitivo. Il ricorrente aveva inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi, aveva constatato la perdurante inerzia del Ministero. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del titolo esecutivo e del relativo termine dilatorio. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato che il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata e che dalla dichiarazione ex art. 5-sexies sono decorsi sei mesi, il TAR rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ordina al Ministero di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del primo termine. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Sul versante delle spese di lite, il TAR le liquida secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale dirette a evitare un secondo giudizio di ottemperanza, sul buon andamento e sul richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c., che nell’espropriazione pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata