Ritiro cautelativo delle armi: la violazione dell’obbligo di denuncia non basta (TAR Marche n. 525 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di tempestiva denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi, previsto dall’art. 38, penultimo comma, del T.U.L.P.S., non comporta di per sé il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni. L’esercizio del potere di cui all’art. 39, secondo capoverso, del T.U.L.P.S. è subordinato all’accertamento di concrete ragioni di urgenza, che devono risultare dal provvedimento e non essere meramente enunciate. Il ritiro deve inoltre superare il vaglio di proporzionalità, con valutazione delle conseguenze sull’attività lavorativa del destinatario e della possibilità di sanare medio tempore la posizione in via amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, guardia particolare giurata, impugna davanti al TAR Marche il verbale con cui la Questura di Ancona ha disposto in data 16 settembre 2024 il ritiro cautelativo delle armi legittimamente detenute con licenza di porto d’armi rinnovata nel febbraio 2024. Il provvedimento si fonda sull’omessa denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi e sul conseguente deferimento all’autorità giudiziaria.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. e degli artt. 3, 6 e 21-quater della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sostiene di risiedere ancora nel Comune di originaria detenzione e di essere stata comandata solo temporaneamente nella sede di servizio, con conseguente insussistenza dell’obbligo di denuncia. Il ritiro ha determinato la sospensione dal servizio disposta dall’istituto di vigilanza dal 17 settembre 2024. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, assumendo l’impugnazione di un sequestro penale ex art. 354 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione. L’istruttoria disposta con ordinanza n. 974/2024 ha accertato l’adozione di due distinti verbali: uno di sequestro penale, l’altro di ritiro cautelativo ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., ed è solo quest’ultimo l’oggetto del ricorso. La convalida depositata dall’amministrazione riguarda un diverso procedimento penale, riferito a una collega della ricorrente.
Nel merito, il Tribunale accoglie la domanda per la peculiarità della vicenda sostanziale. Il Collegio non nega che il trasferimento delle armi in luogo diverso da quello comunicato debba essere oggetto di tempestiva denuncia, ma esclude che ogni violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S. determini l’automatico ritiro cautelativo. L’art. 39, secondo capoverso, T.U.L.P.S. subordina il legittimo esercizio del potere alla sussistenza di ragioni di urgenza, che il provvedimento impugnato non esplicita: il verbale si limita a richiamare l’omessa denuncia e il deferimento all’autorità giudiziaria.
L’assenza di urgenza è confermata su due piani. Sul piano formale, la ricorrente risiede sempre nello stesso Comune e non risulta un trasferimento definitivo disposto dal datore di lavoro. Sul piano sostanziale, la ricorrente è soggetta a autorizzazione del Questore, rinnovata nel febbraio 2024, e non ha mai dato adito a rilievi sull’impiego delle armi. In sede penale non risultano adottati provvedimenti restrittivi o cautelari a suo carico.
Il Collegio censura inoltre il difetto di valutazione delle ricadute lavorative: la sospensione dal servizio ha privato l’interessata degli unici mezzi di sostentamento. La situazione avrebbe potuto essere sanata medio tempore consentendo la denuncia di detenzione presso la Tenenza dei Carabinieri, così da permettere la prosecuzione dell’attività. Restano invece infondate le censure formali, risultando l’invio del verbale alla Prefettura per le valutazioni di competenza.
Il ricorso è accolto, con annullamento del ritiro cautelativo. Le spese sono compensate in ragione della tutela dell’interesse alla pubblica incolumità perseguito dalla Questura.
Nota della Redazione
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