Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 2077 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere all’adempimento entro un termine perentorio e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne pecuniarie e va considerata compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma dovuta a tale titolo può essere determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito separatamente davanti al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto alla carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui oltre interessi, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 2 agosto 2023 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria, sarebbe rimasta ineseguita. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito in nessuno dei giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato l’unicità del titolo posto in esecuzione e ha disposto la riunione dei ricorsi, onde consentirne la trattazione congiunta. Nel merito ha ritenuto fondate le domande.

Il TAR ha verificato il perfezionamento del titolo esecutivo: la notifica della sentenza all’amministrazione e all’Avvocatura dello Stato, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione. La notifica del ricorso per ottemperanza è intervenuta il 9 luglio 2025. L’inottemperanza del Ministero non è stata contestata.

Su queste premesse il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando a ciascun ricorrente, mediante carta del docente, l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’ipotesi di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Il Collegio ha inoltre applicato la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014, e con la nomina del commissario, in quanto strumenti di tutela concorrenti. La somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese, distratte in favore del difensore antistatario, sono state liquidate seguendo la soccombenza e tenendo conto del carattere seriale della causa. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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