Ottemperanza al giudicato sul beneficio della Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 53 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato sul titolo che accerta il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza, senza che rilevino ulteriori margini di discrezionalità. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’ottemperanza e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il compimento degli adempimenti necessari al pagamento delle somme ancora dovute. Il ritardo maturato nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti risponde alla doverosa segnalazione dei profili di danno erariale connessi all’inottemperanza.

Il Fatto

Con ricorso al TAR Toscana, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 122 del 6 marzo 2024, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.

La sentenza è passata in giudicato il 6.09.2024, come da attestazione della cancelleria del 14.02.2025, ed è stata notificata all’Amministrazione il 7.03.2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il creditore ha quindi convenuto in giudizio il Ministero debitore, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito ma non ha dedotto sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dato documentale: dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. L’accertamento dell’inadempienza è il presupposto che legittima l’intervento del giudice amministrativo in sede esecutiva.

Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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