Residenza fittizia dello straniero senza fissa dimora non vale per cittadinanza (Cons. Stato n. 3328 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione anagrafica presso un indirizzo convenzionale fittizio, legittimamente registrata dal Comune in favore della persona senza fissa dimora, integra il requisito della residenza legale decennale previsto dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. La nozione di residenza legale riceve dall’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993 una definizione formale, ancorata al soddisfacimento delle condizioni in materia di ingresso e soggiorno e di iscrizione anagrafica, e non consente all’Amministrazione di sostituirvi un accertamento sostanziale di integrazione. L’iscrizione in via fittizia non è quindi di per sé ostativa al computo del periodo e non legittima alcun automatismo espulsivo. Resta fermo che le evenienze del caso concreto possono essere valutate in sede di discrezionalità dall’amministrazione centrale, mentre la Prefettura è priva del potere di sindacare nel merito i presupposti della concessione.

Il Fatto

Il richiedente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Prefetto di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di cittadinanza italiana per naturalizzazione. L’Amministrazione ha ritenuto carente il requisito della residenza legale continuativa decennale, attribuendo alla nozione un significato sostanziale e negando rilievo al periodo di iscrizione presso un indirizzo di residenza virtuale. La Prefettura ha fondato la scelta su un nuovo orientamento interpretativo, che reputa l’iscrizione fittizia inidonea a dimostrare l’effettiva integrazione dello straniero.

Il TAR ha accolto il ricorso, equiparando la residenza legale a quella anagrafica e annullando il provvedimento, con declaratoria dell’obbligo di riesame. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, contestando l’idoneità della residenza fittizia e invocando l’ampia discrezionalità amministrativa in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 richiede la residenza legale decennale; l’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993 chiarisce che è legalmente residente chi ha soddisfatto le condizioni in materia di ingresso e soggiorno e di iscrizione anagrafica. La legge n. 1228/1954 impone ai Comuni di registrare anche le persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, con registro nazionale disciplinato dal decreto ministeriale del 6 luglio 2010. L’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 prescrive che le iscrizioni dello straniero regolarmente soggiornante avvengano alle medesime condizioni dei cittadini.

La Corte rileva che la prassi di molti Comuni prevede l’iscrizione mediante richiamo a un indirizzo convenzionale in via non esistente. La delibera della Giunta di Roma Capitale n. 110 dell’11 aprile 2024 ha disciplinato tale modalità per le persone senza fissa dimora, con obblighi di indicazione dei luoghi di reperibilità e dei riferimenti utili e con cancellazione in caso di mancanza di contatti per sei mesi. Tali accorgimenti configurano di per sé una forma di controllo.

Da ciò deriva che anche la residenza anagrafica registrata presso indirizzi fittizi è idonea a integrare il requisito regolamentare. La delibera capitolina non offre elementi per discostarsene, trattandosi di materia regolata da norme nazionali, non applicabili in modo difforme nelle varie realtà locali.

Il Consiglio richiama la propria precedente pronuncia (Cons. Stato, Sez. III, 16/12/2022, n. 11044), secondo cui l’iscrizione in via fittizia, se conforme alle leggi, non è di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza è strumento di governo del territorio e di sicurezza, ma anche di garanzia per l’accesso a servizi espressivi di diritti fondamentali.

Pertanto il periodo va computato ai fini della residenza decennale: diversamente si produrrebbe una discriminazione verso soggetti in situazione di fragilità che hanno ottemperato lealmente agli obblighi. Se le circostanze concrete denotano insoddisfacente integrazione, esse possono essere valutate dal Ministero; la Prefettura, invece, ha solo un compito preliminare di verifica della regolarità e completezza della domanda, senza potere di entrare nel merito (Cons. Stato, Ad. Plen., Ord. 13/07/2021, n. 13). L’appello è respinto, nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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