Silenzio amministrativo inapplicabile ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici (C.G.A.R.S. n. 137 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e non rientrano tra le amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che richiama i soli enti pubblici non economici. Ad essi non è pertanto applicabile la disciplina sul silenzio amministrativo di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.. La deroga fondata sull’esercizio di poteri amministrativi non opera quando il rapporto di lavoro con i dipendenti è disciplinato dalle norme di diritto comune e la pretesa dedotta ha natura patrimoniale, costitutiva di diritti soggettivi. Il rito avverso il silenzio è inammissibile quando l’accertamento verta su diritti di credito.
Il Fatto
Due avvocati, componenti dell’Ufficio legale interconsortile di più consorzi di bonifica siciliani, hanno diffidato il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale ad adottare il Regolamento per la disciplina dei compensi professionali previsto dall’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014. A fronte dell’inerzia dell’ente hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo giudice ha qualificato il consorzio come ente pubblico economico e ha escluso l’applicabilità della disciplina sul silenzio, non ricorrendo alcuna deroga per esercizio di poteri amministrativi. Gli originari ricorrenti hanno appellato la decisione, contestando la qualificazione dell’ente e sostenendo la diretta derivazione legislativa dell’obbligo di adottare il regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza. La qualificazione del consorzio come ente pubblico economico è pacifica nella giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui Cass. civ., Sez. Un., n. 1548 del 2017 e Cass. civ., sez. lav., n. 6086 del 2021, secondo cui i consorzi di bonifica operano in regime di diritto privato. L’appellante non confuta davvero tale natura: si limita a richiamare giurisprudenza contabile, ritenuta ininfluente perché volta a fondare la giurisdizione della Corte dei conti sul pregiudizio alla finanza pubblica, a prescindere dalla qualificazione del soggetto.
L’argomento testuale è decisivo. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 elenca analiticamente le amministrazioni pubbliche e include «tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali». Il legislatore, se avesse voluto comprendere gli enti pubblici economici, li avrebbe espressamente indicati. L’interpretazione letterale della norma esclude dunque che il consorzio vi rientri. La conferma viene da Cass. civ., sez. lav., n. 20332 del 2016, che applica ai dipendenti del consorzio l’art. 2103 cod. civ..
Il Collegio esclude anche la deroga fondata sull’esercizio di poteri effettivamente amministrativi. Il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalle norme di diritto comune; nei profili patrimoniali emergono posizioni di diritto soggettivo, rispetto alle quali la disciplina sul silenzio resta inapplicabile.
Su un piano ulteriore, il rito degli artt. 31 e 117 c.p.a. non è compatibile con le controversie che solo apparentemente riguardano l’inerzia dell’organo, quando l’accertamento verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito (Cons. Stato n. 10630 del 2022). Nel caso concreto gli appellanti hanno qualificato la diffida come messa in mora e interruzione della prescrizione per il pagamento dei compensi maturati, e hanno richiamato l’ammontare delle spese di giudizio riconosciute all’ente. La pretesa patrimoniale sottesa all’inerzia è quindi evidente.
Accertata l’infondatezza del primo motivo, il gravame è respinto e la sentenza confermata, restando assorbiti gli ulteriori profili. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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