Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e diniego della penalità di mora per iniquità (TAR Lombardia n. 2327 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, dinanzi al giudicato che accerta il diritto del docente precario alla “carta docente”, deve ordinare all’amministrazione di darvi esecuzione integrale entro un termine, nominando fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina anticipata, che opera solo su istanza del creditore, non richiede la previa fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la cui concessione resta comunque discrezionale e va esclusa quando, considerato il tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e l’entità delle somme pretese, risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la “carta docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’amministrazione.

La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inadempimento e chiedendo l’adozione dei consequenziali provvedimenti, ivi inclusa la nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il giudicato era stato documentalmente provato e risultava rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Quanto al merito, la pretesa è stata ritenuta fondata. L’amministrazione, pur costituendosi, non aveva contestato la mancata esecuzione dell’obbligo portato dal titolo. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e che la relativa attività, rientrando nei compiti istituzionali, non comporta alcun compenso.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo la concessione manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme pretese.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate nella misura di € 800,00 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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