Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 1428 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che opera come condizione di ammissibilità. Accertato che l’Amministrazione, ritualmente costituita, non ha fornito alcuna prova dell’adempimento né allegato ragioni ostative, il giudice ordina la piena e integrale esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta con accredito di € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione anche ai fini del termine dilatorio ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la notifica e il decorso del termine, il Ministero non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica ricevibilità e ammissibilità dell’azione. Trattandosi di giudizio da definirsi con il rito camerale, i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.: il deposito è avvenuto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione.

Quanto all’ammissibilità, il TAR richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e individua due presupposti. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, comprovato dal certificato della cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che le amministrazioni dello Stato devono rispettare per completare le procedure esecutive prima che il creditore possa procedere a esecuzione forzata. La giurisprudenza amministrativa, richiamata nella specie, ritiene tale termine condizione di ammissibilità anche del giudizio di ottemperanza.

Nel caso concreto, la sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 29 maggio 2025, mentre il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 2 dicembre 2025: il termine di 120 giorni risulta ampiamente decorso. L’azione è pertanto ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il giudicato possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione deve porre in essere ogni attività necessaria a dare attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale. L’obbligo consiste nella costituzione della Carta elettronica e nell’accredito di € 1.000,00. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha addotto ragioni ostative: l’inadempimento è dunque accertato.

Il TAR ordina quindi l’integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con insediamento entro i successivi sessanta giorni. Accoglie infine la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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