Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 363 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che condanni l’Amministrazione al pagamento di somme ha valore conformativo-ordinatorio e impone all’Amministrazione di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Una volta accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta, determinandone l’importo negli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di differenze retributive. La pronuncia era stata confermata in appello e non era stata impugnata in Cassazione, come attestato dalla cancelleria.
Nonostante la notificazione della sentenza esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla normativa, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Il ricorso va pertanto accolto e si ordina al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega. Egli si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda è accolta nei termini indicati: l’importo è determinato negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, dell’Amministrazione oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, come affermato dalla Adunanza plenaria n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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